Paola Guarnieri
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Se decifrare le etichette dei cibi commerciali, umidi o secchi può essere una sfida, anche la comprensione di quali siano le fonti proteiche dei cibi industriali non è sempre semplice. In questo articolo cerchiamo di fare chiarezza.
Fonti proteiche essenziali per i carnivori
I nostri cari Amici quattro zampe, cane e gatto, sono carnivori.
O meglio, il cane viene spesso definito un carnivoro opportunista o adattato mentre il gatto è un carnivoro obbligato.
Cosa significa questo?
Significa che per entrambi la principale fonte nutritiva sono le proteine.
Utilizzando una dieta commerciale per l’alimentazione del nostro animale ci aspetteremmo quindi di trovare nella sua composizione, se non come unico ingrediente, possibilmente al primo posto, gli ingredienti proteici di origine animale.
La composizione, che deve essere obbligatoriamente presente nel mangime, è la lista degli ingredienti o meglio delle materie prime utilizzate per la sua formulazione.
Le materie prime che vengono utilizzate nei mangimi per cani e gatti possono essere di origine animale, vegetale o minerale.
Materie prime dei cibi industriali per cani e gatti

Per le tipologie e terminologie con cui le materie prime vengono riportate nella composizione di un mangime, i produttori possono riferirsi in maniera volontaria al cosiddetto “catalogo delle materie prime”, dove i legislatori hanno inserito alcune delle materie prime che si possono utilizzare, con le opportune denominazioni.
Questo non esclude tuttavia che i produttori possano avvalersi anche di altre materie prime e riferirsi ad altre terminologie purché veritiere.
Come sicuramente ti sarà capitato di osservare, gli ingredienti di origine animale che possiamo ritrovare nella composizione sono molteplici e descritti con terminologie molto diversificate tra di loro, come ad esempio:
- carne fresca di….,
- farina di…..,
- proteine idrolizzate di…, ecc.
Qualità delle proteine per cani e gatti
Quando un proprietario vuole cercare di valutare le caratteristiche e la qualità del prodotto che sta acquistando deve essere in grado di percepirne quanto più possibile la qualità di origine della materia prima utilizzata e valutarne criticamente l’indicazione dello stato fisico e il processo di produzione.
Questo perché entrambe le informazioni sono molto significative sulla qualità e sulle caratteristiche nutrizionali finali del mangime stesso.
Ricordati, innanzitutto che nella composizione troverai elencate le materie prime con la denominazione di come entrano a far parte della ricetta, quindi prima del trattamento produttivo, non come ovviamente diventano nel prodotto finito, ossia dopo la cottura, la sterilizzazione, l’estrusione ecc.
In generale possiamo riassumere che le materie prime di origine animale arrivano presso gli stabilimenti di produzione mangimistica principalmente come fresche-congelate, disidratate, essiccate, trasformate in farina, idrolizzate.
Carne fresca
Se tra gli ingredienti troviamo riportato “Carne fresca..” significa che questa materia prima viene ricevuta solo refrigerata o congelata prima di essere sottoposta al processo di produzione del mangime.
Durante la lavorazione subirà inevitabilmente una “cottura”, dove perderà gran parte della quantità di acqua contenuta comportando una netta diminuzione della sua percentuale in peso iniziale sul totale del prodotto finito.
Quindi, anche se dovessimo trovare al primo posto della composizione la materia prima “carne fresca”, poiché i produttori sono tenuti ad indicare nella composizione le materie prime in ordine decrescente del loro peso compresa ancora l’acqua, ricordiamo che in realtà nel prodotto finito questa potrebbe finire ad esempio al terzo, quarto posto…
Carne disidratata o essiccata
Per “Carne disidratata” o “Carne essiccata” si intende invece la carne a cui, tramite un determinato procedimento, è stata tolta l’acqua ed è da ritenere una delle denominazioni più “affidabili” in quanto la percentuale indicata nella composizione rappresenta quella che realmente ritroveremo nel prodotto finito, visto che è già al netto del suo contenuto di acqua.
Farina di carne
Anche per “Farina di carne” si intende un prodotto a cui è stata tolta l’acqua e ha subito inoltre un processo di “sfarinatura”.
Nella sua composizione sono comprese anche le ossa, ma non zoccoli, pelo, piume.
Farina di piume
Esiste altresì la cosiddetta “farina di piume”, ottenuta unicamente da piume, che se utilizzata deve essere correttamente esplicitata nella composizione e non può essere mimetizzata nell’ingrediente “farina di carne".
Carni e derivati
Veniamo alla dicitura “Carni e Derivati” che è ancora tra quelle maggiormente utilizzate nonostante molto dubbia.
- Per quanto riguarda quindi la dicitura “Carne” vale quello che abbiamo visto nella descrizione precedente per “Carne fresca”;
- nel termine Derivati sono compresi i prodotti e i sottoprodotti di origine animale degli animali terrestri a sangue caldo, che hanno subito un qualsiasi processo di trasformazione.
Si capisce bene quindi che all’interno di questa definizione viene compreso “tutto” purché ovviamente idoneo al consumo a livello di igiene e sicurezza.
Altra cosa molto importante e da non sottovalutare è che la normativa, permettendo l’uso della dicitura “Carni e derivati”, non obbliga il produttore né a specificarne la specie di provenienza né la parte anatomica utilizzata.
Questo significa che nel termine Carni e Derivati noi non riusciamo a capire né da quale parte dell’animale è stata ottenuta né da quale/i animale/i.
Alle volte è possibile ritrovare nella composizione di un mangime indicato: Carni e Derivati (di cui agnello 10%).
Questo significa che il 10% è specificato proveniente dalla specie agnello ma non è possibile sapere la restante parte della materie prima da quali animali è ottenuta.
Perché mi preme soffermarmi molto sua questa dicitura “Carni e Derivati”?
Per cercare di trasmettere quanto più possibile il concetto che questa denominazione è troppo nebulosa e poco chiara per capire esattamente di cosa sia composta la dieta del nostro animale, e a maggior ragione nei casi in cui ci dovessero esserci problematiche cliniche collegate all’alimentazione.
Proteine idrolizzate
Con il termine “Proteine idrolizzate” si intendono le proteine contenute nelle materie prime sia animali, comprese le piume, che vegetali, sottoposte ad un processo di idrolisi che è in grado di sminuzzarle, scindendone i legami peptidici per ridurle ai singoli amminoacidi di cui sono composte o a loro aggregati “polipeptidici”.
Un processo che in natura avviene fisiologicamente tramite l’azione combinata di fattori di acidità e enzimi a livello del nostro stomaco, come di quello degli animali.
Questo procedimento consente:
- sia che le proteine siano più facilmente assorbite a livello intestinale;
- sia che non vengano riconosciute come allergene da parte del sistema immunitario.
Qui non mi soffermo a parlare dell’effettivo utilizzo clinico ed efficacia di queste proteine idrolizzate, che vedremo di approfondire in un altro articolo.

Da questa trattazione, abbiamo capito che è molto importante analizzare dettagliatamente la proprietà di origine e non solo la percentuale delle proteine presenti in un mangime per valutarne l’effettiva qualità e apporto nutrizionale.
Un mangime, infatti, può dichiarare un’alta percentuale di proteine, ma se di qualità e digeribilità scarse il nostro animale non sarà comunque in grado di assimilarle.
È sempre da preferire un produttore che riporta quante più informazioni possibili per chiarire e tranquillizzare il proprietario sulle materie prime utilizzate, indicandone la specie, lo stato fisico della materie prima di partenza, la provenienza anatomica della stessa.
Bibliografia-alcuni riferimenti normativi:
REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)
REGOLAMENTO (UE) 2017/1017 DELLA COMMISSIONE del 15 giugno 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 68/2013 concernente il catalogo delle materie prime per mangimi
REGOLAMENTO (CE) N. 767/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione
DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE 82/475 del 23 giugno 1982 che fissa le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari
Legge 281/63 Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.